Descrizione
Ordinanza n.50 dispositivo:
1. PROROGA PARZIALE DELLE PRECEDENTI ORDINANZE
Di prorogare, per il periodo compreso dal 19 al 23 ottobre 2026, le disposizioni delle Ordinanze n. 47 del 09/10/2026 e n. 48 del 10/10/2026, limitatamente al tratto di strada comunale compreso tra il civico n. 9 e l’intersezione con la strada di accesso alle frazioni di Olzano, Masse e Cure, come individuato nella planimetria allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che la viabilità di accesso alle suddette frazioni rimarrà regolarmente percorribile e non sarà interessata dalle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza.
2. DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E DI SOSTA
Nelle giornate di effettiva esecuzione dei lavori, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, è istituito, nel solo tratto stradale sopra individuato:
• il divieto di transito per tutti i veicoli, compresi ciclomotori, motoveicoli e velocipedi, con esclusione dei mezzi operativi di cantiere;
• il divieto di sosta con rimozione forzata, nei tratti e nelle aree direttamente interessati dalle lavorazioni.
Le limitazioni dovranno essere attuate esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi e alla messa in sicurezza della sede stradale.
3. RIAPERTURA DELLA CIRCOLAZIONE
A decorrere dalle ore 18:00, la viabilità dovrà essere riaperta al transito veicolare, previa verifica, da parte della ditta esecutrice, delle effettive condizioni di sicurezza e percorribilità della sede stradale.
Durante le fasce orarie di riapertura è confermato il limite massimo di velocità di 10 km/h, con obbligo per i conducenti di adottare ogni ulteriore cautela resa necessaria dalle condizioni temporanee della pavimentazione.
Qualora non sussistano condizioni di sicurezza idonee alla riapertura, il divieto di transito dovrà permanere fino al ripristino delle condizioni di percorribilità, previa tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale.
4. CONFERMA DELLE ULTERIORI PRESCRIZIONI
Restano ferme, per quanto applicabili e compatibili con la presente proroga, tutte le ulteriori prescrizioni contenute nelle Ordinanze n. 47 e n. 48/2026, con particolare riferimento alla segnaletica temporanea, alla delimitazione del cantiere, all'impiego di movieri ove necessario, alla tutela della sicurezza stradale e alle modalità di riapertura della viabilità.
DISPONE
che la ditta esecutrice dei lavori dovrà:
• provvedere alla posa, al mantenimento e all'adeguamento della prescritta segnaletica temporanea;
• delimitare e mettere in sicurezza l'area di cantiere, impedendo l'accesso ai veicoli durante le lavorazioni;
• garantire, ove necessario, la presenza di movieri adeguatamente equipaggiati;
• verificare quotidianamente le condizioni di percorribilità della sede stradale prima della riapertura delle ore 18:00;
• coordinarsi preventivamente con il Comando di Polizia Locale e con il servizio di Trasporto Pubblico Locale per le eventuali modifiche ai percorsi e alle modalità di esercizio del servizio;
• garantire, per quanto tecnicamente possibile e in condizioni di sicurezza, l'accessibilità ai mezzi di soccorso e di emergenza;
• provvedere al tempestivo ripristino della normale circolazione al termine delle lavorazioni, rimuovendo o adeguando la segnaletica temporanea.
PRECISA CHE
La presente proroga ha efficacia esclusivamente nel periodo e nel tratto stradale sopra individuati e non comporta il prolungamento delle limitazioni previste dalle precedenti ordinanze relativamente agli altri tratti della viabilità comunale.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.
AVVERTE
Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono soggette alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.